Art. 1
Denominazione e Natura
È costituita l’associazione di promozione sociale, senza fini di lucro, denominata “ZONE ONLUS”, qui di seguito chiamata anche Associazione. L’Associazione ha sede legale in Firenze, Via Senese N. 285. L’Associazione può costituire sedi distaccate. La sede legale potrà essere trasferita su decisione dell’Assemblea degli associati con il voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti.
Durante la vita dell’Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.
L’Associazione può promuovere la nascita di, e affiliarsi o gemellarsi con, analoghe associazioni straniere e non in regime di parità, condividendo strumenti, denominazioni e ogni altro aspetto ritenuto opportuno dall’Assemblea degli Associati con l’esclusione delle risorse economiche; tale affiliazione è possibile e resta valida sempre che le associazioni partner condividano le finalità e i valori fondanti il presente Statuto, secondo la cultura e le modalità proprie delle comunità di appartenenza, nel rispetto dei valori democratici e del valore della Pace.
L’Associazione è disciplinata dal presente Statuto e agisce nei limiti dei principi generali dell’ordinamento giuridico italiano.
L’Associazione è ONLUS ai sensi e per gli effetti dell’art.10, punto 8, della Legge 4.12.97 n.460.
Art. 2
Finalità
L’Associazione non ha carattere confessionale od etnico, trascende ogni schieramento politico e geopolitico, ha per scopo la tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente con esclusione dell’attività di cui al D.Lgs. 22/1997, ed in particolare ha le seguenti finalità:
a) promuovere e sostenere uno sviluppo endogeno duraturo e sostenibile che possa garantire il miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni sfavorite, l’acquisizione di conoscenza e l’accesso alle risorse necessarie per un dignitoso tenore di vita, nel rispetto e nella valorizzazione delle risorse territoriali e dell’identità culturale dei luoghi per raggiungere un equilibrio di lungo periodo tra ambiente naturale e ambiente antropico;
b) responsabilizzare e migliorare la partecipazione dell’attuale strumento di Cooperazione allo Sviluppo;
c) migliorare le relazioni e i contatti, anche attraverso forme alternative di comunicazione e di interscambio tra gli attori, locali, nazionali e internazionali della Cooperazione allo Sviluppo.
Nell’ambito delle indicate finalità, l’Associazione intende perseguire lo Sviluppo Autosostenibile nel Nord e Sud del Mondo, attraverso l’acquisizione di conoscenze, la diffusione delle informazioni, la ricerca, la sensibilizzazione, la formazione, la progettazione e la valutazione di programmi ed interventi, l’implementazione di azioni e progetti nel campo della pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale, dell’ingegneria civile ed ambientale, dell’architettura e dell’edilizia.
Per il conseguimento delle proprie finalità l’Associazione si propone di impegnarsi nelle seguenti attività:
a) promuovere un approccio di natura responsabile e partecipativo alla Cooperazione allo Sviluppo;
b) promuovere e sviluppare una nuova operatività e comunicabilità tra gli attori dello sviluppo anche attraverso il sostegno, la formazione e il coordinamento di network di associazioni, organizzazioni e istituzioni di tutto il mondo operanti nel settore della Cooperazione allo Sviluppo;
c) fornire assistenza e consulenza alle attività di cooperazione delle ONG, delle associazioni e cooperative, degli Enti e strutture pubbliche e private, italiane od estere, purché queste siano tese alle finalità di cui all’art.3;
d) organizzare attività ed eventi di sensibilizzazione e di educazione al concetto di sviluppo autosostenibile utilizzando appropriati mezzi di informazione ed educazione;
e) promuovere sostenere ed organizzare azioni quali esposizioni, forum e conferenze, tese al coinvolgimento del pubblico e degli organismi ed istituzioni pubbliche e/o private, suscettibili di contribuire al raggiungimento delle finalità dell’Associazione;
f) promuovere tutte le iniziative utili ad apprendere, approfondire, aggiornare le conoscenze teoriche e tecniche degli associati, considerate necessarie al conseguimento delle finalità stesse;
g) svolgere attività di ricerca scientifica diretta all’individuazione di nuove forme e strumenti di operatività rispondenti alla nuova multidimensionalità del concetto di sviluppo autosostenibile e relativa alle tematiche connesse con l’oggetto;
h) promuovere sostenere ed organizzare iniziative di formazione, quali: pubblicazione di testi, corsi di formazione, tirocini e stages, seminari, master e quant’altro possa essere considerato necessario per il raggiungimento pieno e completo delle finalità dell’Associazione;
i) divulgare le esperienze maturate, attraverso lo scambio di conoscenze, servizi e opere con tutti gli attori coinvolti e con organismi nazionali ed internazionali;
j) elaborare e aggiornare costantemente la struttura organizzativa e amministrativa dell’Associazione per il perseguimento degli obiettivi statutari.
L’Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle di cui sopra, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.
Art. 3
Limiti
Il presente Statuto vincola alla sua osservanza tutti gli aderenti all’Associazione.
Lo Statuto può essere modificato con deliberazione della Assemblea con le maggioranze previste dal presente Statuto di cui all’art.16. La forma democratica dell’Associazione non può essere modificata.
Gli associati hanno tutti uguali diritti.
L’Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali. L’Associazione può, inoltre, servirsi di lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo nei limiti strettamente necessari a garantire il regolare funzionamento dell’Associazione stessa e/o la qualificazione e specializzazione degli interventi, in particolare all’estero, anche ricorrendo a propri associati.
L’Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell’Assemblea straordinaria degli associati.
Art. 4
Patrimonio
Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalle quote e dai contributi degli Associati, dalle erogazioni liberali degli associati e di terzi, dalle offerte, eredità, donazioni e legati, da contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari, da contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali, da contributi erogati da enti pubblici e/o privati, comprese entrate derivanti da attività commerciali marginali quali la sponsorizzazione o la partnership con organismi pubblici o privati.
Il patrimonio dell’Associazione è utilizzato per il funzionamento e lo svolgimento delle attività.
I proventi dell’Associazione possono anche derivare da prestazioni di servizi convenzionati, dalle cessioni di beni e servizi agli Associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, da collaborazioni professionali con organizzazioni non governative, enti pubblici e/o privati, istituti specializzati italiani od esteri mediante la stipulazione di convenzioni o contratti, affidamento di incarichi o in qualsiasi altra forma idonea, a condizione che siano coerenti con le finalità del presente Statuto e permesse dalla legge.
I proventi dell’Associazione possono derivare anche da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi. Sono ammesse anche le altre forme di entrata permesse dalla legge, compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale e accettate dall’Associazione.
L’Associazione può non ammettere contributi erogati per finalità contrarie o incompatibili con quelle del presente Statuto, o erogati da enti o persone che perseguono o hanno perseguito finalità contrarie o incompatibili con i valori fondanti l’Associazione. La non ammissione di contributi viene deliberata dal Consiglio Esecutivo a maggioranza semplice dei suoi componenti riuniti in seduta plenaria e deve essere motivata.
L’Associazione è senza fini di lucro, pertanto i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, neanche in forme indirette. L’eventuale avanzo di gestione deve essere reinvestito nei due esercizi successivi a favore di attività istituzionali statutariamente previste.
I fondi sono depositati presso l’Istituto di Credito stabilito dal Consiglio Esecutivo.
Art. 5
Associati
Gli Associati si distinguono in fondatori e aderenti. Sono Associati fondatori colori i quali hanno fondato e firmato l’atto costitutivo. Sono Associati aderenti tutti coloro che hanno accettato le finalità e gli obblighi previsti da questo Statuto, previa richiesta scritta accolta dal Consiglio Esecutivo. Gli Associati fondatori e aderenti sono associati con diritti e obblighi di cui all’art.8. Gli Associati fondatori continuano a far parte dell’Associazione anche se non rivestono cariche sociali, salvo le ipotesi previste dagli art.10 e 11.
Possono far parte dell’Associazione, in qualità di Associati, sia le persone fisiche che gli enti e/o le associazioni. Solo in caso di gravi motivi l’Associato può essere sospeso dal Consiglio Esecutivo per un massimo di tre mesi, rinnovabili. L’Associato sospeso continua ad appartenere all’Associazione ma non può svolgere attività in nome dell’Associazione né partecipare alle riunioni del Consiglio Esecutivo o dell’Assemblea; è lasciata facoltà al Consiglio Direttivo stabilire, nell’atto di sospensione, la facoltà del sospeso di presenziare a gruppi di lavoro di cui già faccia parte, comunque senza diritto di voto.
L’ammissione all’Associazione non può essere prevista per un periodo temporaneo.
Sono denominati Sostenitori o Simpatizzanti, e rimangono distinti dagli Associati, le persone o enti o gruppi che partecipano volontariamente all’attività dell’Associazione, offrendo contributi, finanziamenti e/o collaborazione, senza acquisire la qualifica di Associato.
Lo status di Associato non può essere trasmesso a terzi per atto inter vivos.
Art. 6
Diritti e obblighi degli Associati
Ogni Associato è tenuto a versare annualmente entro il 31 Gennaio di ogni anno la quota sociale il cui ammontare viene deciso dal Consiglio Esecutivo. L’Associato moroso che intende versare la quota associativa annuale ha 60 (sessanta) giorni liberi di tempo per farlo: in tale caso sarà tenuto a versare oltre all’anzidetta quota sociale anche una maggiorazione pari al 10% (dieci per cento) della quota stessa. Non è ammessa la contemporanea appartenenza ad associazioni od organizzazioni le cui finalità e/o attività siano in aperto contrasto con le finalità dell’Associazione.
L’associato non può svolgere in nome dell’Associazione attività diverse da quelle elencate all’art.5 salvo quelle ad esse accessorie o direttamente connesse.
Ogni prestazione a favore dell’Associazione da parte degli Associati che ricoprono cariche elettive è a titolo gratuito. Eventuali richieste di rimborso spese dovranno essere dettagliatamente documentate.
Tutti gli Associati sono tenuti ad attenersi allo Statuto e a rispettare il Regolamento dell’Associazione. Tutti gli Associati sono tenuti ad impegnarsi a promuovere le finalità dell’Associazione.
Ogni socio maggiorenne, quale che ne sia la categoria, ha diritto di voto per tutte le deliberazioni dell’assemblea ivi comprese quelle attinenti l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, nonchè la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.
Tutti gli Associati hanno il diritto di astenersi dallo svolgere parte delle attività di cui all’art.5 od ad esse connesse qualora ci fossero impedimenti di qualsiasi natura.
Art.7
Ammissione
Possono diventare associati tutti coloro che condividono le finalità dell’Associazione.
La domanda di ammissione all’Associazione avviene attraverso il deposito a mani, l’invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o attraverso i mezzi telematici (internet, posta elettronica) alla sede legale dell’Associazione e contenente la richiesta espressa di ammissione, la dichiarazione di adesione alle finalità di cui all’art.3 e la sottoscrizione. Il tutto corredato da un succinto curriculum.
L’ammissione all’Associazione come Associato avviene con approvazione unanime del Consiglio Esecutivo.
Il rifiuto all’ammissione da parte del Consiglio Esecutivo deve essere motivato.
L’ammissione viene sancita attraverso l’iscrizione presso la Sede centrale dell’Associazione o presso una delle sedi distaccate.
Nel caso in cui la domanda di ammissione ad Associato sia presentata da un minorenne, questa dovrà essere controfirmata dall’esercente la potestà genitoriale.
La nomina di Associato ad Honorem, conferita a persone che si siano particolarmente distinte negli ambiti propri dell’Associazione, avviene per delibera all’unanimità del Consiglio Esecutivo.
Art. 8
Cessazione
Gli Associati cessano di appartenere all’Associazione per dimissioni, per esclusione o per mancato pagamento della quota associativa.
Art. 9
Esclusione
L’esclusione viene pronunciata dall’Assemblea degli Associati, dopo aver sentito l’interessato, qualora vengano riscontrate gravi inadempienze agli obblighi derivanti dal presente Statuto o per altri gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto con l’Associazione.
Art. 10
Quota Sociale
La quota sociale viene stabilita annualmente dal Consiglio Esecutivo.
Nel caso di dimissioni o di esclusione di un Associato la quota versata non sarà rimborsabile.
Art. 11
Organi
La struttura organizzativa dell’Associazione è composta da:
1. Assemblea
2. Consiglio Esecutivo, composto da almeno cinque e non più di tredici Associati e comunque in numero dispari:
a) Presidente
b) Vice-Presidente
c) Segreteria (almeno due consiglieri)
d) Tesoriere
e) Consiglieri
3. Collegio dei Sindaci, composto da almeno tre e non più di cinque Associati o esterni;
4. Collegio dei Garanti, composto da almeno tre e non più di cinque Associati o esterni.
Art. l2
Assemblea
L’Assemblea Ordinaria generale degli Associati è convocata una volta all’anno dal Presidente per l’approvazione delle relazioni consuntive, delle linee programmatiche e del bilancio preventivo redatto dal Consiglio Esecutivo. Alle Assemblee possono partecipare tutti gli Associati in regola con il pagamento della quota sociale.
Il Consiglio Esecutivo può deliberare la convocazione di Assemblee Straordinarie di propria iniziativa o su richiesta di almeno un quarto degli Associati.
Art. 13
Partecipazione
Le Assemblee sono convocate a mezzo di comunicazione scritta e/o elettronica e/o telefax inviate agli associati almeno tre mesi prima di quello fissato per la prima convocazione.
Le Assemblee sono validamente costituite con la presenza della maggioranza degli Associati. Qualora la maggioranza non dovesse essere raggiunta in prima convocazione, le Assemblee sono validamente costituite in seconda convocazione con la presenza di qualsiasi numero di Associati, salvo che per le delibere per le quali il presente statuto richieda quorum deliberativi più elevati.
Gli associati possono farsi rappresentare da altri associati, tuttavia nessun associato può rappresentare più di due associati.
Ogni Associato può partecipare all’Assemblea, se lo desidera, anche a distanza (teleconferenza); in ogni caso l’Associato si assume ogni onere relativo al collegamento e accetta implicitamente il rischio che la propria partecipazione sia ridotta o annullata da eventuali problemi tecnici. La partecipazione in teleconferenza, in qualsiasi forma ritenuta accettabile dal Regolamento o dall’Assemblea, include l’esercizio del diritto di voto, se posseduto.
Art. 14
Deliberazioni dell’Assemblea
L’Assemblea delibera in genere con il voto favorevole dei due terzi degli Associati presenti in prima convocazione, e con maggioranza semplice in seconda convocazione.
Per deliberare il rinnovo delle cariche l’Assemblea è regolarmente costituita solo se presente la maggioranza degli Associati.
Per deliberare modifiche allo Statuto è necessario il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto.
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione è necessario il voto favorevole dei tre quarti degli aventi diritto.
Per governare i propri lavori l’Assemblea ha facoltà di redigere un Regolamento Assembleare, che deve essere approvato con voto favorevole dei tre quarti degli Associati.
Il Presidente, effettuate le verifiche preventive di rito circa il numero dei partecipanti, dichiara aperta l’Assemblea, provvede alla nomina di un relatore della attività e delle delibere assembleari, legge l’ordine del giorno e dà inizio ai lavori.
Art. 15
Consiglio Esecutivo
Il Consiglio Esecutivo è l’organo responsabile della conduzione dell’Associazione secondo le linee stabilite dall’Assemblea, alla quale ha l’obbligo di presentare annualmente la relazione consuntiva sull’attività svolta.
Il Consiglio Esecutivo è formato da un minimo di cinque ad un massimo di tredici membri, eletti dall’Assemblea degli Associati. Il Consiglio elegge al suo interno il Vice Presidente e i componenti della Segreteria nonchè il Tesoriere dell’Associazione.
Il Consiglio si riunisce almeno una volta ogni 90 (novanta) giorni e tutte le volte che ne facciano richiesta il Presidente dell’Associazione o almeno il 30% (trenta per cento) dei Consiglieri.
Il Consiglio Esecutivo, stabilisce le linee organizzative, gestisce e amministra l’Associazione, redige il rapporto annuale che include il programma delle attività, compila annualmente il bilancio preventivo e consuntivo, redige le proposte da sottomettere all’approvazione dell’assemblea. Esso, inoltre, compie ogni altro atto non espressamente riservato all’Assemblea.
Il Consiglio Esecutivo determina la quota sociale annuale e delibera sull’ammissione di nuovi Associati. Il Consiglio Esecutivo dispone della sospensione degli Associati secondo l’art.7 dello Statuto e può proporre l’esclusione secondo l’art.11 dello Statuto.
Il Consiglio Esecutivo è investito di tutti i poteri per l’attuazione dello Statuto e delle delibere dell’Assemblea e di ogni altra operazione necessaria al raggiungimento degli scopi associativi.
I membri dimissionari o che non abbiano partecipato alle riunioni senza giustificato motivo per almeno cinque volte consecutive vengono sostituiti con delibera del Consiglio Esecutivo, il quale nomina a maggioranza semplice, fino alla successiva Assemblea, un sostituto.
Il Consiglio Esecutivo viene eletto ogni tre anni e rimane in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio.
Art. 16
Presidente e Vice Presidente
Il Presidente della Associazione è eletto dall’Assemblea degli Associati ed è membro del Consiglio Esecutivo.
Al Presidente compete la rappresentanza legale dell’Associazione, convoca l‘Assemblea Ordinaria degli Associati almeno una volta all’anno e la presiede. In caso di assenza o di impedimento, le funzioni di Presidente vengono assunte dal Vice Presidente o, in mancanza di quest’ultimo, da un altro membro del Consiglio Esecutivo nominato dallo stesso.
In caso di terze o successive votazioni in parità, il voto del Presidente determina la decisione assunta.
Art. 17
Collegio dei Sindaci
Il Collegio dei Sindaci è l’organo di controllo delle attività finanziarie e contabili dell’Associazione. È composto da almeno tre e non più di cinque persone, eventualmente anche non Associate, nominate dall’Assemblea. Il Collegio dei Sindaci dura in carica quattro anni.
Il Collegio dei Sindaci elegge al suo interno un proprio Presidente, e delibera a maggioranza semplice; in caso di terze o successive votazioni in parità il voto del Presidente determina la deliberazione.
I membri del Consiglio Esecutivo non possono essere Sindaci.
Art. 18
Collegio dei Garanti
Il Collegio dei Garanti è l’organo competente per l’interpretazione dello Statuto e il rispetto delle norme statutarie. Vigila sul funzionamento degli organi sociali e sull’applicazione dello Statuto e del Regolamento da parte del Consiglio Esecutivo. Dura in carica quattro anni ed è composto da almeno tre e non più di cinque persone, eventualmente anche non Associate, nominate dall’Assemblea.
Il Collegio dei Garanti elegge al suo interno un proprio Presidente, e delibera a maggioranza semplice; in caso di terze o successive votazioni in parità il voto del Presidente dei Garanti determina la deliberazione.
I membri del Consiglio Esecutivo non possono essere Garanti.
Art. 19
Segreteria
La Segreteria è l’organo di gestione documentale dell’Associazione; i suoi membri, in numero di almeno due, sono scelti dal Consiglio Esecutivo al suo interno. La Segreteria realizza tutti gli obiettivi indicati dal Consiglio Esecutivo.
Art. 20
Tesoriere
Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Esecutivo al suo interno. Ha l’obbligo di compilare annualmente una bozza di relazione consuntiva, congiuntamente al rendiconto economico e finanziario (preventivo e consuntivo). Il Tesoriere amministra il fondo comune dell’Associazione secondo la diligenza del buon padre di famiglia.
Art. 21
Poteri sostitutivi
Il Presidente è sostituito dal Vice Presidente quando necessario. Le funzioni del Tesoriere possono essere temporaneamente surrogate dalla Segreteria. Gli occupanti le cariche interne al Consiglio Esecutivo possono essere rimossi dall’Assemblea, con voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto. Ogni Associato o persona che ricopra qualunque incarico può essere rimosso dall’Assemblea, con voto favorevole dei due terzi. Gli incarichi vacanti sono conferiti quanto prima in seguito a nomina degli organi competenti, nella prima seduta disponibile.
Art. 22
Dimissioni
Gli Associati possono dimettersi dall’Associazione o da qualunque incarico in qualunque momento, presentando comunicazione scritta a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento al Consiglio Esecutivo. Gli effetti delle dimissioni da un incarico, si hanno a partire dall’entrata in carica del sostituto, se previsto, o dal giorno successivo all’accettazione da parte del Consiglio Esecutivo il quale ne deve dare pronta comunicazione all’interessato. Le dimissioni si considerano in ogni caso sempre effettive non oltre il decimo giorno solare a partire da quello di presentazione al Consiglio.
Art. 23
Esercizio Sociale e Bilanci
L’esercizio finanziario va dal primo di gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Il Tesoriere è tenuto espressamente alla redazione di adeguate bozze di rendiconti economico-finanziari, approvati annualmente dall’Assemblea.
La documentazione economica dell’Associazione è conservata a cura del Tesoriere in accordo con la Segreteria per almeno cinque anni, con particolare attenzione per quanto riguarda l’indicazione dei soggetti eroganti le risorse economiche eventualmente acquisite.
I bilanci, lo stato patrimoniale e il conto economico dell’anno finanziario sono a disposizione di ogni Associato e di chi abbia contribuito al finanziamento dell’Associazione.
Art. 24
Regolamento
L’Assemblea stabilisce un percorso di elaborazione e approvazione del Regolamento dell’Associazione, che preveda in ogni caso il Collegio dei Garanti.
Il Regolamento non può essere in contrasto con lo Statuto, le cui disposizioni sono in ogni caso prevalenti.
Il Regolamento può accogliere o inserire come sue parti i Regolamenti dei singoli organi sociali collettivi.
Competente per l’interpretazione del Regolamento è il Collegio dei Garanti.
Art. 25
Protocollo decisionale
L’Assemblea può formulare un protocollo decisionale per l’assunzione di decisioni al di fuori delle proprie riunioni.
Art. 26
Scioglimento
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea degli Associati con il voto favorevole dei tre quarti degli aventi diritto.
In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell’Associazione il patrimonio di questa dovrà essere devoluto, su delibera della stessa Assemblea, dopo la liquidazione, ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di utilità sociale, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della L. 23/12/1996, n° 662, e salvo ogni diversa destinazione disposta dalla legge.
Art. 27
Modifiche allo Statuto
Per deliberare modifiche allo Statuto è necessario il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto.
La forma democratica dell’Associazione non può essere modificata.
Art. 28
Sedi distaccate e Collegio arbitrale
L’Associazione potrà costituire delle sedi distaccate nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.
Le sedi distaccate potranno avere sede sia in Italia che all’estero: in entrambi i casi le norme contenute nel presente Statuto dovranno sempre essere osservate scrupolosamente.
Tutte le controversie insorgenti tra l’Associazione e gli Associati saranno devolute all’esclusiva competenza di un collegio arbitrale composto da tre arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo con funzioni di presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Firenze.
La parte che vorrà sottoporre la questione al collegio arbitrale dovrà comunicarlo all’altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di venti giorni dalla data dell’evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte ritiene di aver ricevuto il pregiudizio, ne sia venuta a conoscenza, indicando al contempo il nominativo del proprio arbitro.
L’altra parte dovrà nominare il proprio arbitro entro il successivo termine perentorio di venti giorni dal ricevimento della raccomandata di cui al precedente punto ed in difetto l’arbitro sarà nominato, su richiesta della parte promuovente, dal Presidente del Tribunale di Firenze.
L’arbitrato avrà sede in Firenze, ed il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo “ex bono et aequo” con la massima libertà di forma.
Art. 29
Rinvio
Per quanto non previsto dal presente Statuto e dall’atto costitutivo si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia e alle norme del Codice Civile.
F.ti CARLOTTA CARBONAI – FRANCESCA FIASCHI – FRANCESCO POMICINO – GEORGIA CARDOSI – ANNIKA CATTANEO – VALERIA POLIZZI - FABIANA PANOZZO – VITTORIO DI LELLA NOTAIO (sigillo).